Il diritto delle prove penali
Il codice del 1988 ha recepito il metodo probatorio e la motivazione quali parametri di razionalità del libero convincimento. È possibile affermare che l'ultimo quarto di secolo ha segnato un'ulteriore tappa fondamentale nell'evoluzione del predetto canone. È stata la prova scientifica, con i suoi aspetti problematici, a determinare il formarsi di una vera e propria “scienza delle prove”. Il metodo di valutazione razionale oggi significa “metodo avversativo della confutazione”: il c.d. tentativo di falsificazione, quale tramandatoci dal pensiero di Karl Popper, ha investito con una ventata potente il processo penale. La presente edizione, quasi interamente rinnovata, coglie una linea evolutiva niente affatto scontata tra alcuni eventi nella storia del diritto delle prove in Italia: nel 2002 la sentenza Franzese ha accolto la nuova concezione post-positivista della scienza e ha introdotto il tentativo di smentita sull'applicabilità della legge scientifica; nel 2006 si è avuta la codificazione dell'oltre ogni ragionevole dubbio; nel 2010 la sentenza Cozzini ha indicato la via della motivazione rafforzata sulla scienza; nel 2017 le modifiche dell'art. 546, lett. e, hanno recepito nel diritto positivo il tentativo di smentita per tutti i criteri inferenziali, siano essi costituiti da leggi scientifiche o massime di esperienza; nel 2019 la sentenza Pavan ha affermato il contraddittorio forte per la prova scientifica, ricondotta al genus della prova dichiarativa; infine, nel 2022 la riforma Cartabia, da un lato, ha previsto il deposito delle relazioni degli esperti prima del loro esame incrociato, confermando il principio del contraddittorio forte; da un altro lato, attraverso il canone della ragionevole previsione di condanna, ha consacrato la “scienza delle prove” quale criterio conoscitivo che orienta il processo penale dall'inizio alla fine.
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Anno edizione:2025
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In commercio dal:26 maggio 2025
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