La buona fede in senso oggettivo
Il sintagma "buona fede" indica, prima facie, un fenomeno della realtà sociale ricco di coloriture etiche, ben presto acquisito, però, al diritto. Non ci volle molto perché si iniziasse a parlare di buona fede sociale e di buona fede giuridica. Era quasi inevitabile che la speculazione di giuristi e di filosofi si appuntasse su quella che prometteva di essere una questione assai spinosa: l'identità o meno di due concetti che vivono in perenne oscillazione tra distinzione e identificazione. L'equivalenza tra buona fede sociale e buona fede giuridica è stata sostenuta per il diritto romano, in età moderna e ancora sotto la vigenza del codice civile del 1865, sebbene alcuni autori, già allora, ebbero a parlare di buona fede legale, ai fini dell'applicazione dell'art. 701 allora vigente. Oggi non sembrano esservi dubbi sul processo di rielaborazione cui il diritto ha sottoposto il concetto di buona fede, ma, se si tenta di guardare anche solo un poco al di là di questa generica, e sostanzialmente corretta, affermazione, ci si accorge di quanto ostico sia stabilire il margine di autonomia di tale rielaborazione giuridica.
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Anno edizione:2015
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In commercio dal:22 dicembre 2015
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