Interesse alla prestazione e prevedibilità del danno
L’art. 1225 c.c. limita il danno risarcibile in caso di inadempimento a quello prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione. Sebbene presente nella gran parte degli ordinamenti occidentali, questa regola è stata a lungo trascurata in dottrina, da molti considerata una ripetizione del criterio delle “conseguenze immediate e dirette” (art. 1223 c.c.) e, da altri, un’eccezione a detto criterio difficile da decifrare. La genesi della norma permette di individuarne la funzione originaria, che si pone in relazione all'esigenza di stringere un nesso tra l’obbligazione e il risarcimento; dalla valorizzazione di questa funzione è possibile prendere le mosse, sia per indagare l’evoluzione storica della teoria del danno da inadempimento, sia per cercare di meglio definire i tratti del sistema che presiede alla sua quantificazione.
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Anno edizione:2018
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In commercio dal:6 novembre 2018
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