L'affitto è disciplinato nel codice civile come un peculiare modello di locazione e sembra differenziarsi da quest'ultima esclusivamente per il tipo di bene che viene concesso in godimento. L'art. 1615, infatti, non definisce la fattispecie, ma si limita a stabilire gli obblighi delle parti "quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva" obblighi non dissimili, all'apparenza, da quelli imposti al locatore e al locatario. Tuttavia, una attenta analisi della disciplina consente di attribuire autonoma rilevanza al contratto di affitto nella consapevolezza che la stessa lettera della legge non è tale da impedire un'interpretazione che metta in risalto il ruolo del bene produttivo nel regolamento di interessi e la sua influenza non soltanto marginale sulla funzione del contratto.
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Anno edizione:2008
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In commercio dal:30 agosto 2008
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