Il "danno da vacanza rovinata" può essere definito come quel danno risentito dal turista per non avere potuto godere del viaggio organizzato. Allo stato attuale, il "danno da vacanza rovinata" risulta risarcibile tanto nei casi disciplinati dalla CCV (in base all'art.13 della medesima Convenzione) tanto in quelli sottoposti alla regolamentazione dettata dal d.lgs n.111/95 (in forza dell'interpretazione dell'art.5 della direttiva 90/314/CEE datane dalla Corte di Giustizia).
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Anno edizione:2003
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