La prelazione volontaria
Nel linguaggio giuridico, come nel lessico corrente, il termine «prelazione» è sinonimo di preferenza ed evidenzia genericamente la priorità di una posizione soggettiva rispetto ad altre. Al di là della valenza semantica, questa espressione non è sempre usata dal legislatore con il medesimo significato. Vanno distinti infatti due concetti di prelazione: il primo, inteso come deroga al principio della par condicio creditorum, si ricava principalmente dall’art. 2741 c.c., traducendosi nel diritto di un soggetto che vanti un credito assistito da privilegio, pegno, ipoteca, di soddisfarsi con precedenza rispetto ad altri creditori concorrenti, sull’intero patrimonio o soltanto su alcuni beni del comune debitore. Il secondo, concepito come limite all’autonomia privata è espresso da un complesso di norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, e si specifica nel diritto di essere preferiti ad altri, normalmente a parità di condizioni, nella stipulazione di un contratto futuro ed eventuale.
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Anno edizione:2024
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In commercio dal:31 ottobre 2024
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