Interessi del debitore e adempimento
L'art. 1207, comma 2 c.c., contiene una clausola generale di tutela degli interessi debitori giuridicamente meritevoli nel singolo rapporto obbligatorio. Nell'opera di concretizzazione della clausola, l'interprete è chiamato a riformulare il giudizio di valore dell'ordinamento in ordine al conflitto tra interesse creditorio a non cooperare e interesse debitorio sacrificato. Ricostruita alla stregua di un filtro di valori nel singolo rapporto, la buona fede diviene criterio elettivo di valutazioni normative assiologicamente orientate e quindi veicolo per la rilevanza in concreto di interessi debitori specifici, rivalutati in una prospettiva sistematica attenta alla gerarchia dei valori dell'ordinamento.
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Anno edizione:1995
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In commercio dal:1 gennaio 1995
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