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Il nuovo reato di false comunicazioni sociali. Commento alla legge 27 maggio 2015, n.69 - Rosanna Ricci - copertina
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Il nuovo reato di false comunicazioni sociali. Commento alla legge 27 maggio 2015, n.69
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Il nuovo reato di false comunicazioni sociali. Commento alla legge 27 maggio 2015, n.69 - Rosanna Ricci - copertina
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Descrizione


La legge 27 maggio 2015, n. 69 ha integralmente riformato la disciplina del reato di false comunicazioni sociali, riformulando gli artt. 2621 e 2622 c.c. e introducendo due nuove norme, l’articolo 2621-bis e l’articolo 2621-ter. Il reato di cui al nuovo art. 2621 c.c. trova applicazione per le società che non fanno appello al pubblico risparmio, non costituisce più un reato con-travvenzionale ed è punibile con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Il reato di cui al nuovo articolo 2622 c.c. trova invece applicazione per le società emittenti strumenti finanziari e società equiparate ed è punito con la reclusione da tre a otto anni. Ciò consente l’applicazione delle misure cautelari detentive come pure l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche. Entrambi i reati sono, ora, procedibili d’ufficio e per la loro consumazione non è più necessario il prodursi di un danno patrimoniale. Con l’articolo 2621-bis c.c. – non applicabile ai fatti di reato di cui all’art. 2622 c.c. – il legislatore ha introdotto, poi, una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità e una sorta di presunzione assoluta di lieve entità dei fatti commessi in relazione alle società sottratte al fallimento. Con l’articolo 2622-bis – anch’esso non applicabile ai fatti di reato di cui all’articolo 2622 c.c. – il legislatore ha ricondotto il trattamento delle ipotesi di non punibilità entro l’alveo delle norme generali dell’ordinamento penale, contestualmente sopprimendo le famigerate soglie di non punibilità di cui all’abrogata disciplina. Il legislatore ha infine adeguato le sanzioni previste a carico delle società a titolo di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 alle nuove misure edittali delle pene previste per le due fattispecie di reato.
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Dettagli

2015
26 giugno 2015
Libro tecnico professionale
XII-144 p., Brossura
9788875243296
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Indice

Presentazione. – I. Valutazione d’insieme delle nuove fattispecie di reato. – II. Breve excursus storico-normativo delle fattispecie del reato di false comunicazioni sociali. – III. La natura e gli elementi costitutivi delle nuove fattispecie di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.. – IV. Il bene giuridico tutelato. – V. I soggetti attivi. – VI. La condotta. – VII. L’immutato oggetto materiale della condotta. – VIII. L’elemento soggettivo. – IX. Il nuovo articolo 2621-bis c.c.. – X. Il nuovo articolo 2621-ter c.c. – XI. I momenti di consumazione del reato. – XII. La prescrizione. – Appendice. – I. Legge 27 maggio 2015, n. 69 - «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio». – II. Relazione di maggioranza alla Camera 14 maggio 2015 - «Testo integrale della relazione del deputato David Ermini in sede di discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 3008 ed abbinate». – III. Disegno di legge 15 marzo 2013, S.19 (Senatore Pietro Grasso) - «Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio». – IV. Relazione al Senato 19 marzo 2015. – Bibliografia citata.

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